Art. 1347 · Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 1347

1454 / 3261

Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1347