Art. 134 · Omissione di pubblicazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 134

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Omissione di pubblicazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-134