CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 134
167 / 3261Omissione di pubblicazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-134