CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1336
1443 / 3261Offerta al pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1336