Art. 1336 · Offerta al pubblico.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1336

1443 / 3261

Offerta al pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1336