Art. 1335 · Presunzione di conoscenza.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1335

1442 / 3261

Presunzione di conoscenza.

In vigore dal 19 apr 1942
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1335