CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1334
1441 / 3261Efficacia degli atti unilaterali.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1334