CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1328
1435 / 3261Revoca della proposta e dell'accettazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1328