CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1320
1422 / 3261Estinzione parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1320