Art. 132 · Mancanza dell'atto di celebrazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VII

Art. 132

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Mancanza dell'atto di celebrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-132