CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1314
1416 / 3261Obbligazioni divisibili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1314