CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1313
1415 / 3261Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.
In vigore dal 19 apr 1942
(Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidarietà).
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1313