CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1311
1413 / 3261Rinunzia alla solidarietà.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1311