Art. 1308 · Costituzione in mora.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III

Art. 1308

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Costituzione in mora.

In vigore dal 19 apr 1942
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1308