Art. 1308 · Costituzione in mora.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1308

1410 / 3261

Costituzione in mora.

In vigore dal 19 apr 1942
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1308