Art. 1296 · Scelta del creditore per il pagamento.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1296

1398 / 3261

Scelta del creditore per il pagamento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1296