CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1296
1398 / 3261Scelta del creditore per il pagamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1296