CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1292
1323 / 3000Nozione della solidarietà.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1292