Art. 1290 · Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 1290

1392 / 3261

Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1290