CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 1279
1381 / 3261Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1279