Art. 1277 · Debito di somma di danaro.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. I

Art. 1277

1379 / 3261

Debito di somma di danaro.

In vigore dal 19 apr 1942
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1277