CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VI
Art. 1275
1377 / 3261Estinzione delle garanzie.
In vigore dal 19 apr 1942
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1275