Art. 1275 · Estinzione delle garanzie.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VI

Art. 1275

1377 / 3261

Estinzione delle garanzie.

In vigore dal 19 apr 1942
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1275