CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VI
Art. 1274
1376 / 3261Insolvenza del nuovo debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1274