CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VI
Art. 1268
1370 / 3261Delegazione cumulativa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1268