CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo V
Art. 1263
1365 / 3261Accessori del credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1263