Art. 1263 · Accessori del credito.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1263

1365 / 3261

Accessori del credito.

In vigore dal 19 apr 1942
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
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