CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo V
Art. 1261
1363 / 3261Divieti di cessione.
In vigore dal 19 apr 1942
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, nè a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1261