CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1249
1351 / 3261Compensazione di più debiti.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1249