Art. 1247 · Compensazione opposta da terzi garanti.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III

Art. 1247

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Compensazione opposta da terzi garanti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1247