CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1243
1345 / 3261Compensazione legale e giudiziale.
In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1243