CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. II
Art. 1240
1342 / 3261Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1240