CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. II
Art. 1239
1341 / 3261Fideiussori.
In vigore dal 19 apr 1942
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1239