Art. 1238 · Rinunzia alle garanzie.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. II

Art. 1238

1340 / 3280

Rinunzia alle garanzie.

In vigore dal 19 apr 1942
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1238