CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 1235
1337 / 3261Novazione soggettiva.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1235