Art. 1235 · Novazione soggettiva.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. I

Art. 1235

1337 / 3261

Novazione soggettiva.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1235