CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 1234
1336 / 3261Inefficacia della novazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1234