CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 1232
1334 / 3261Privilegi, pegno e ipoteche.
In vigore dal 19 apr 1942
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1232