CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1228
1330 / 3261Responsabilità per fatto degli ausiliari.
In vigore dal 19 apr 1942
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1228