Art. 1228 · Responsabilità per fatto degli ausiliari.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1228

1330 / 3261

Responsabilità per fatto degli ausiliari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1228