Art. 1228 · Responsabilità per fatto degli ausiliari.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III

Art. 1228

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Responsabilità per fatto degli ausiliari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1228