CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1226
1328 / 3261Valutazione equitativa del danno.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1226