Art. 1226 · Valutazione equitativa del danno.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1226

1328 / 3261

Valutazione equitativa del danno.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1226