Art. 1222 · Inadempimento di obbligazioni negative.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1222

1324 / 3261

Inadempimento di obbligazioni negative.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sè inadempimento.
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