CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1219
1321 / 3261Costituzione in mora.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1219