CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1216
1318 / 3261Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.
In vigore dal 19 apr 1942
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'.
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1216