Art. 1216 · Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1216

1318 / 3261

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.

In vigore dal 19 apr 1942
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1216