Art. 1215 · Spese.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1215

1317 / 3261

Spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
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