CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1215
1317 / 3261Spese.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1215