Art. 1197 · Prestazione in luogo dell'adempimento.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1197

1299 / 3261

Prestazione in luogo dell'adempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
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