CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1197
1299 / 3261Prestazione in luogo dell'adempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1197