Art. 1195 · Quietanza con imputazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1195

1297 / 3261

Quietanza con imputazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1195