CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1195
1297 / 3261Quietanza con imputazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1195