Art. 1192 · Pagamento eseguito con cose altrui.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1192

1294 / 3261

Pagamento eseguito con cose altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1192