CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1186
1288 / 3261Decadenza dal termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1186