CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1179
1281 / 3261Obbligo di garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1179