Art. 1179 · Obbligo di garanzia.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1179

1281 / 3261

Obbligo di garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
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