CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1178
1280 / 3261Obbligazione generica.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1178