Art. 1178 · Obbligazione generica.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1178

1280 / 3261

Obbligazione generica.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
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