CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1176
1278 / 3261Diligenza nell'adempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1176