CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IX
Art. 1172
1274 / 3261Denunzia di danno temuto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1172