Art. 1172 · Denunzia di danno temuto.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IX

Art. 1172

1274 / 3261

Denunzia di danno temuto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1172