Art. 1170 · Azione di manutenzione.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo III

Art. 1170

1272 / 3261

Azione di manutenzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1170