Art. 1164 · Interversione del possesso.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1164

1265 / 3261

Interversione del possesso.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1164