CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. III
Art. 1163
1264 / 3261Vizi del possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1163