Art. 1162 · Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1162

1263 / 3261

Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
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