Art. 116 · Matrimonio dello straniero nel Regno.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. V

Art. 116

148 / 3261

Matrimonio dello straniero nel Regno.

In vigore dal 28 lug 2011
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli , numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-116